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Sono convalidate nella somma lire diciannove milioni ottocentosessantasettemila novecenottantacinque e centesimi ventisei (L. 19,867,985.26) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1908-909 per le spese di competenza dell'esercizio stesso, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.
Testo in vigore dal 19 marzo 1913 al 16 dicembre 2009
