Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 aprile 1907 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Negli stati di previsione del Ministero delle poste e dei telegrafi per gli esercizi 1905-906, 1906-907 e 1907-908 sara' iscritta in apposito capitolo della parte straordinaria la somma di L. 300,000, e quella di lire 400,000 in ciascuno degli altri quattro esercizi successivi dal 1908-909 al 1911-912, per far fronte alla spesa di cui all'articolo precedente.

[2]Tabella dei nuovi fili.

[3]Parte di provvedimento in formato grafico 1

[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[5]Data a Roma, addi' 22 dicembre 1905.

[6]VITTORIO EMANUELE.

[7]A. Fortis. Morelli-Gualtierotti. Carcano.

[8]Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 marzo 1907, n. 111

1

La L. 24 marzo 1907, n. 111 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "I fili telegrafici di bronzo Genova-Messina (km. 1315), Napoli-Torino (km. 1040), Bari-Firenze (km. 900), Napoli-Reggio (km. 560), Roma-Venezia (km. 670), della legge del 22 dicembre 1905, n. 614, i quali dovranno essere ancora messi in opera, saranno costituiti col diametro di 3 mm. anziche' di 4".

Testo in vigore dal 16 aprile 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 aprile 1907

Confronto con la versione in vigore dal 10 gennaio 1906 al 16 aprile 1907.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 24 marzo 1907, n. 111

    La L. 24 marzo 1907, n. 111 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "I fili telegrafici di bronzo Genova-Messina (km. 1315), Napoli-Torino (km. 1040), Bari-Firenze (km. 900), Napoli-Reggio (km. 560), Roma-Venezia (km. 670), della legge del 22 dicembre 1905, n. 614, i quali dovranno essere ancora messi in opera, saranno costituiti col diametro di 3 mm. anziche' di 4".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1905-12-22;614~art2 · fonte del testo

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