Art. 6
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 agosto 1911 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il Governo del Re e' pure autorizzato a vendere gli immobili attualmente occupati da amministrazioni e da uffici dipendenti dai Ministeri indicati all'art. 1 che si renderanno disponibili in seguito alla costruzione di nuovi edifici e che non saranno piu' ritenuti necessari per uso o servizi governativi.
[2]Le somme che saranno ricavate dalle predette vendite di stabili ed i contributi dovuti dal comune per la costruzione e per la sistemazione stradale nelle zone del piano regolatore approvato con R. decreto 29 agosto 1909, n. 1024, dovranno versarsi al tesoro per essere inscritte in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio dell'entrata.
[3]Qualora alla spesa di costruzione degli edifici di cui all'art. 1, si provveda nel modo indicato alla lettera c dell'art. 2, le somme anzidette verranno portate in aumento agli stanziamenti di cui e' cenno nell'ultimo comma dell'art. 3 della presente legge, dovendo le somme stesse essere integralmente destinate alla riduzione dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a norma dello stesso art. 3 a favore del Ministero al cui servizio i fabbricati ceduti o le aree occupate erano assegnate.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Racconigi, addi' 18 luglio 1911.
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]Giolitti - Facta - Credaro - Finocchiaro-Aprile - Leonardi-Cattolica - Sacchi - Tedesco.
[8]Visto, Il Guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 10 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
