Art. 4
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 agosto 1911 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
A misura che i nuovi edifici saranno occupati, dovranno essere soppresse, negli stati di previsione della spesa dei Ministeri, le spese di affitto degli stabili che attualmente sono dai medesimi tenuti in locazione pel servizio degli uffici che verranno trasportati nei nuovi locali.
Testo in vigore dal 10 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
