Art. 3
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[1]Le anticipazioni che eventualmente potranno richiedersi alla Cassa depositi e prestiti per i fini di cui al precedente articolo, verranno concesse alle migliori condizioni generali, che per le contrattazioni di mutui saranno stabilite per l'anno in cui sara' iniziata la costruzione dei fabbricati ed, in ogni caso, all'interesse annuo non superiore al 4 per cento.
[2]Costruito ogni edificio e riconosciuto idoneo all'uso pel quale fu eretto, e, ad ogni modo, non piu' tardi di sei anni dall'inizio delle opere, verra' liquidato il corrispondente debito dello Stato per somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti ed interessi relativi capitalizzati di anno in anno e l'ammontare complessivo di esso, a principiare dal 1° gennaio dell'anno successivo, verra' trasformato in un mutuo da estinguersi in 35 annualita' fisse al saggio anzidetto.
[3]L'importo di ogni annualita' dovra' essere pagato alla Cassa mutuante entro il 31 dicembre di ogni anno, e la somma all'uopo necessaria sara' stanziata nella parte straordinaria del bilancio del Ministero all'uso del quale dovra' l'edificio costruito servire.
Testo in vigore dal 10 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
