Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 giugno 1911 al 14 febbraio 1922. Leggi il testo vigente →

[1]Le funzioni attualmente affidate al Consiglio provinciale scolastico per l'istruzione media saranno esercitate da una Giunta provinciale per le scuole medie, presieduta dal Regio provveditore agli studi, e composta di due rappresentanti del Consiglio provinciale e di un rappresentante del Comune capoluogo della Provincia, eletti dai rispettivi Consigli, del medico provinciale e di due capi e di due insegnanti d'istituti governativi d'istruzione media, residenti nella provincia, designati ogni triennio con decreto ministeriale.

[2]I membri elettivi sono sempre rieleggibili.

Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 14 febbraio 1922

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art97 · fonte del testo

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