Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]La liquidazione dei contributi da pagarsi annualmente dai comuni a norma dell'articolo 17 sara' fatta d' accordo tra i Consigli scolastici ed i comuni ed approvata dal Ministero.

[2]In caso di dissenso tra comuni e Consigli scolastici sull' ammontare del contributo annuo, una Commissione presieduta dal presidente della Corte d'appello, e nelle provincie ove manchi la Corte di appello, dal presidente del tribunale del capoluogo della provincia, e composta di un commissario membro del Consiglio scolastico designato dal Consiglio medesimo e di un commissario eletto dal Consiglio comunale, determinera' l'ammontare del contributo.

[3]La deliberazione della Commissione e' esecutiva. Contro la liquidazione resta salva l'azione in sede giudiziaria.

Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art93 · fonte del testo

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