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[1]Gl' insegnanti elementari dei comuni che hanno l'amministrazione delle scuole elementari e popolari, non possono di regola essere trasferiti da una scuola all' altra dello stesso Comune se non per loro domanda o col loro consenso.

[2]Al trasferimento da una scuola all' altra del centro o di una stessa frazione potra' tuttavia provvedersi d'ufficio per deliberazione della Giunta municipale, presa a maggioranza assoluta di voti, soltanto per specificate ragioni di servizio, le quali dovranno comunicarsi all' interessato.

[3]Contro le deliberazioni di trasferimento, entro il termine di 15 giorni dalla notificazione, e' ammesso il ricorso degl'interessati alla Deputazione scolastica, che decide definitivamente.

[4]Nel ricorso si puo' domandare la sospensione del provvedimento.

Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 23 luglio 1915

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art50 · fonte del testo

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