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[1]Lo Stato contribuisce alle spese per le istituzioni scolastiche amministrate dal Consiglio scolastico:

[2]1° con il concorso stabilito dalla legge 11 aprile 1886, n. 3798;

[3]2° con i concorsi e rimborsi stabiliti dalla legge 8 luglio 1904, n. 407;

[4]3° con i concorsi e rimborsi stabiliti per le provincie meridionali dalla legge 15 luglio 1906, n. 383;

[5]4° col rimborso totale della spesa per stipendi ed assegni e quote di contributo al Monte pensioni per tutte le scuole che dovessero essere istituite pei bisogni dell'istruzione elementare e popolare;

[6]5° col rimborso della spesa per gli aumenti di stipendio, indennita' e quote di contributo al Monte pensioni stabilite dalla presente legge.

Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art20 · fonte del testo

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