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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Ai ruoli organici del personale di educazione e di sorveglianza nei riformatori governativi, del personale di ragioneria nell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori, del personale di seconda categoria della Amministrazione centrale dell'interno, del personale dei sopraintendenti degli archivi di Stato e del personale della presidenza del Consiglio dei ministri, stabiliti rispettivamente, con la legge 30 dicembre 1906, n. 649, modificata con la legge 3 giugno 1911, n. 523, con la legge 30 giugno 1908, n. 304, con la legge 30 giugno 1908, n. 304, ed 8 giugno 1911, n. 508, con la legge 20 marzo 1911, n. 232, e con la legge 30 giugno 1908, numero 304, sono sostituiti i ruoli organici stabiliti rispettivamente dalle tabelle A, B, C, D ed E annesse alla presente legge.
[7]Il Governo del Re e' autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e del Ministero del tesoro le variazioni necessarie per l'attuazione della presente legge, giusta le allegate tabelle, le quali entreranno in vigore il 1° luglio 1914.
[8]Tabella A.
[9]Ruolo organico del personale di educazione e sorveglianza nei riformatori.
[10]Parte di provvedimento in formato grafico
[11]Tabella B.
[12]Ruolo organico del personale di ragioneria nell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori.
[13]Parte di provvedimento in formato grafico 1
[14]Tabella C.
[15]Ruolo organico del personale di 2ª categoria dell'Amministrazione centrale dell'interno.
[16]Parte di provvedimento in formato grafico
[17]Tabella D.
[18]Ruolo organico del personale dei sopraintendenti ed ispettore generale degli archivi di Stato.
[19]Parte di provvedimento in formato grafico
[20]Tabella E.
[21]Presidenza del Consiglio dei ministri.
[22]Parte di provvedimento in formato grafico
[23]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[24]Data a Roma, addi' 11 giugno 1914.
[25]VITTORIO EMANUELE.
[26]Salandra - Rubini.
[27]Visto, Il guardasigilli: Dari.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 9 ottobre 1919, n. 1934, convertito senza modificazioni dalla L. 16 giugno 1927, n. 985, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Alle tabelle organiche per il personale della Amministrazione delle carceri, allegate alla legge 30 giugno 1908, n. 304, ed alla tabella B, per il personale di' ragioneria dell'Amministrazione delle carceri ed ei Riformatori, allegata alla legge 11 giugno 1914, n. 503, sono sostituite le tabelle A, B, C, annesse al presente decreto, le quali avranno effetto dal 1° settembre 1919. E' abrogata la disposizione contenuta nella nota alla citata tabella B della legge 11 giugno 1914, n. 503".
Testo in vigore dal 11 novembre 1919 al 16 dicembre 2009
