Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 luglio 1906 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I posti che, per effetto dell'applicazione dell'art. 1 della presente legge, risulteranno eccedenti nei ruoli del personale civile della Amministrazione centrale della marina, continueranno ad essere ricoperti dagli attuali titolari fino a che, per avanzamenti od eliminazione di essi, non siasi raggiunto il numero stabilito dalla tabella di cui all'articolo stesso.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Racconigi, addi' 15 luglio 1906.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]C. Mirabello. A. Majorana.
[6]Visto, Il guardasigilli: Gallo.
Testo in vigore dal 21 luglio 1906 al 16 dicembre 2009
