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Agli ufficiali del Corpo di commissariato militare marittimo, che per effetto del loro passaggio nel personale civile dell'Amministrazione centrale, venissero a percepire uno stipendio inferiore a quello effettivamente da loro goduto, compresi i quinquenni, al momento del passaggio, sara' concesso un assegno personale pari alla differenza: questo assegno verra' gradatamente diminuendo in corrispondenza degli aumenti successivamente conseguiti nel nuovo ruolo e cessera' allorquando abbiano raggiunto uno stipendio pari o superiore a quello goduto.
Testo in vigore dal 21 luglio 1906 al 16 dicembre 2009
