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[1]Dei posti portati in aumento all'organico del personale civile dell'Amministrazione centrale della marina, saranno messi a concorso per titolo e conferiti a scelta dal Ministero ad ufficiali del Corpo di commissariato militare marittimo con le norme seguenti:
[2]Tre posti di segretario di lª classe ad ufficiali del grado di capitano che contino due quinquenni di permanenza nel grado stesso.
[3]Questi verranno classificati tra gli attuali segretari di lª classe in ragione dell'anzianita' rispettiva nei gradi di capitano e segretario fermi restando i diritti acquistati alla promozione dagli iscritti nei rispettivi quadri di avanzamento.
[4]Due posti di segretario di 2ª classe ad ufficiali del grado di capitano con un quinquennio di permanenza nel grado stesso.
[5]Questi saranno classificati promiscuamente fra i segretari di 2ª classe in ragione dell'anzianita' rispettiva nei gradi di capitano e di segretario.
[6]Otto posti di segretario di 3ª classe ad ufficiali del grado di capitano.
[7]Questi saranno classificati promiscuamente, fra i segretari di 3ª classe, in ragione dell'anzianita' rispettiva nei gradi di capitano e di segretario.
[8]Tre posti di vice segretario di lª classe ad ufficiali del grado di tenente commissario, con un quinquennio di permanenza nel grado stesso.
[9]Questi saranno classificati, in ragione dell'anzianita' rispettiva, fra i vice segretari di lª classe.
[10]Gli ufficiali commissari che abbiano conseguito il diploma di perito in merceologia continueranno a far parte del corpo di commissariato militare marittimo.
Testo in vigore dal 21 luglio 1906 al 16 dicembre 2009
