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Gli ufficiali subalterni del Corpo di commissariato militare marittimo che, per effetto del passaggio nel personale del Ministero, venissero a percepire uno stipendio inferiore a quello goduto, conserveranno la differenza a titolo di assegno personale.
Testo in vigore dal 28 giugno 1909 al 16 dicembre 2009
