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[1]I posti che, dopo effettuati i passaggi di cui nel precedente articolo, rimanessero tuttora vacanti nei vari gradi, saranno conferiti:
[2]Quelli di capo sezione in seguito a concorso per titolo, a scelta del ministro, fra i primi segretari ed i primi ragionieri;
[3]Quelli di primo ragioniere in seguito a concorso per titolo, a scelta del ministro, fra i segretari ed i ragionieri, purche' contino almeno quattro anni di servizio nel personale del Ministero, fatta eccezione per coloro che dal Corpo di commissariato militare marittimo furono trasferiti nel ruolo del Ministero per effetto della legge 15 luglio 1906, n. 344.
[4]La prima nomina dei prescelti nei concorsi suddetti ha luogo nell'ultima classe del grado pel quale concorsero.
[5]I segretari che fanno passaggio nei ragionieri conservano, per l'avanzamento al grado di primo ragioniere, l'eventuale diritto alla esonerazione dagli esami in conformita' dell'art. 3 della legge 30 giugno 1908, n. 304.
Testo in vigore dal 28 giugno 1909 al 16 dicembre 2009
