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[1]Per lo spirito proveniente dalle fabbriche interne, ed esportato all'estero, sia in natura, sia in aggiunta ai vini, l'abbuono della tassa avra' luogo mediante detrazione dagli accertamenti della fabbrica.
[2]La detrazione dovra' esser fatta in conformita' alle bollette d'uscita, e se si tratta di spirito aggiunto ai vini, in conformita' anche ai verbali di assistenza alla mescolanza compilati dagli agenti dell'Amministrazione.
[3]Le disposizioni del presente articolo avranno effetto tre mesi dopo la promulgazione di questa legge.
Testo in vigore dal 6 luglio 1883 al 16 dicembre 2009
