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[1]Dopo un trimestre dall'applicazione della presente legge la restituzione della tassa sulla fabbricazione degli spiriti, dei mosti o vini conciati, di cui e' parola alla lettera i dell'articolo 15 della legge 31 luglio 1879, n. 5038 (Serie 2ª), sara' fatta nella misura dell'88 per cento.
[2]Durante il primo trimestre dall'applicazione della presente legge la restituzione della tassa per l'alcool esportato in natura o mescolato ai vini che si esportano, a termini dell'art. 4 della legge 19 luglio 1880, n. 5536 (Serie 2ª), continuera' a farsi in ragione di lire 60 per ettolitro.
[3]La tassa sull'alcool adoperato per la fabbricazione della enocianina sara' restituita per intero, ferme le disposizioni date per l'esecuzione dell'art. 3 della legge 19 luglio 1880, n. 5536 (Serie 2ª).
Testo in vigore dal 6 luglio 1883 al 16 dicembre 2009
