Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1883 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Dopo un trimestre dall'applicazione della presente legge la restituzione della tassa sulla fabbricazione degli spiriti, dei mosti o vini conciati, di cui e' parola alla lettera i dell'articolo 15 della legge 31 luglio 1879, n. 5038 (Serie 2ª), sara' fatta nella misura dell'88 per cento.

[2]Durante il primo trimestre dall'applicazione della presente legge la restituzione della tassa per l'alcool esportato in natura o mescolato ai vini che si esportano, a termini dell'art. 4 della legge 19 luglio 1880, n. 5536 (Serie 2ª), continuera' a farsi in ragione di lire 60 per ettolitro.

[3]La tassa sull'alcool adoperato per la fabbricazione della enocianina sara' restituita per intero, ferme le disposizioni date per l'esecuzione dell'art. 3 della legge 19 luglio 1880, n. 5536 (Serie 2ª).

Testo in vigore dal 6 luglio 1883 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1883-07-06;1445~art6 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari