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[1]La tassa interna di fabbricazione degli spiriti e la sopratassa di confine sugli spiriti importati dall'estero sono stabilite nella misura di una lira per ogni ettolitro e per grado dell'alcoolometro centesimale, alla temperatura di gradi 15.56 del termometro centigrado.
[2]Per le industrie ammesse alla restituzione di parte della tassa sullo spirito che usano come materia prima, tale restituzione sara' fatta nella misura del 70 per cento della tassa stessa.
[3]La restituzione della tassa sullo spirito aggiunto ai vini, in conformita' all'art. 4 dell'allegato B alla legge 19 luglio 1880, n. 5536 (Serie 2ª), e' conceduta anche per il vino in bottiglie.
Testo in vigore dal 6 luglio 1883 al 16 dicembre 2009
