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[1]All'articolo 1 del Regio decreto 1° febbraio 1880, n. 5287 (Serie 2ª), promulgato in virtu' della legge della stessa data, n. 5268 (Serie 2ª), si aggiungera':
[2]«Quando lo sdoganamento degli zuccheri sia fatto in recipienti diversi da quelli che servirono a trasportarli nei punti franchi o nei magazzini generali, la tara per le botti, botticelle, caratelli e casse e' ridotta a chilogrammi 5.»
Testo in vigore dal 6 luglio 1883 al 16 dicembre 2009
