Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1883 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il secondo periodo dell'articolo 18 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale e' modificato come appresso:
[2]«Tale restituzione non dovra' eccedere lire 3 50 per ogni chilogramma di sali esportati, compresi quelli di conchinina, di cinconidina e di cinconina.»
Testo in vigore dal 6 luglio 1883 al 16 dicembre 2009
