Art. 18
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[1]Il Governo del Re ha facolta' di modificare il repertorio della tariffa generale per mezzo di Regio decreto, che sara' presentato entro il marzo 1884 al Parlamento per essere convertito in legge, secondo le disposizioni della presente legge.
[2]Al bilancio dell'entrata si unira' in ogni anno un elenco delle decisioni che intorno alle assimilazioni saranno proferite sul parere del collegio dei periti.
Testo in vigore dal 6 luglio 1883 al 16 dicembre 2009
