Art. 11
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1883 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Sono estese agli spiriti le disposizioni riguardanti la circolazione ed i depositi, nelle zone di vigilanza, dei generi coloniali e degli olii minerali.
Testo in vigore dal 6 luglio 1883 al 16 dicembre 2009
