Art. 10
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[1]Ferme restando le disposizioni dell'art. 5 della legge 31 luglio 1879, n. 5038 (Serie 2ª), e' fatta facolta' al Ministro delle Finanze di stabilire che i fabbricanti di spirito di prima categoria debbano versare la tassa direttamente nelle Tesorerie dello Stato.
[2]Le cauzioni dei fabbricanti potranno essere date anche mediante prima ipoteca sugli opifici, o sopra altri beni stabili, o mediante malleveria solidale di due persone solventi accettate dall'Intendenza di finanza.
Testo in vigore dal 6 luglio 1883 al 16 dicembre 2009
