Art. 6 — Classificazione delle entrate e delle spese
Provvedimento abrogato dalla l. 31 dicembre 2009 n.196.
Abrogato dal 1 gennaio 2010
Provvedimento abrogato dalla l. 31 dicembre 2009 n.196.
Abrogato dal 1 gennaio 2010
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3 versioni dal 1978
Confronto con la versione in vigore dal 9 aprile 1997 al 1 gennaio 2010. 515 parole tolte, 9 parole aggiunte in 14 capoversi.
tolto: Le entrate dello Stato sono ripartite in:
tolto: a) titoli, a seconda che siano di natura tributaria, extratributaria o che provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o dall'accensione di prestiti;
tolto: b) unita' previsionali di base, ai fini dell'approvazione parlamentare e dell'accertamento dei cespiti;
tolto: c) categorie, secondo la natura dei cespiti;
tolto: d) capitoli, secondo il rispettivo oggetto, ai fini della rendicontazione. Le spese dello Stato sono ripartite in:
tolto: a) funzioni-obiettivo, individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e di misurare il prodotto delle attivita' amministrative, ove possibile anche in termini di servizi finali resi ai cittadini;
tolto: b) unita' previsionali di base. Ai fini dell'approvazione parlamentare le unita' previsionali di base sono suddivise in unita' relative alla spesa corrente e unita' relative alla spesa in conto capitale. Le unita' relativealla spesa corrente sono suddivise in unita' relative alle spese di funzionamento e unita' per interventi. In autonome previsioni sono esposti il rimborso di prestiti e gli oneri di ammortamenti. A fini conoscitivi le unita' relative alla spesa di conto capitale comprendono le partite che attengono agli investimenti diretti e indiretti, alle partecipazioni azionarie e ai conferimenti nonche' ad operazioni per concessioni di crediti; le unita' di parte corrente per spese di funzionamento, con enucleazione degli oneri di personale, nonche' quelle per interventi comprendono tutte le altre spese;
tolto: c) capitoli, secondo l'oggetto, il contenuto economico e funzionale della spesa riferito alle categorie e funzioni di cui al terzo comma, nonche' secondo il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa medesima. I capitoli costituiscono le unita' elementari ai fini della gestione e della rendicontazione. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro viene presentato un quadro contabile da cui risultino:
tolto: a) le categorie in cui viene classificata la spesa di bilancio secondo l'analisi economica;
tolto: b) le funzioni-obiettivo di primo e secondo livello in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale. Le classificazioni economica e funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilita' nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione. In appendice a tale quadro contabile appositi prospetti danno dimostrazione degli eventuali incroci tra i diversi criteri di ripartizione. La numerazione delle funzioni-obiettivo, delle unita' previsionali di base, delle categorie e dei capitoli puo' essere anche discontinua in relazione alle necessita' della codificazione meccanografica. Nel quadro generale riassuntivo, con riferimento sia alle dotazioni di competenza che a quelle di cassa, e' data distinta indicazione:
tolto: 1) del risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle spese correnti ("risparmio pubblico");
tolto: 2) del risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonche' la concessione e riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di prestiti ("indebitamento o accreditamento netto");
tolto: 3) del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti ("saldo netto da finanziare o da impiegare");
tolto: 4) del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese ("ricorso al mercato").aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 31 DICEMBRE 2009 N.196
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1978-08-05;468~art6 · fonte del testo
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