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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2010

Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 2002 al 1 gennaio 2010. 439 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: Il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri e i dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese nei limiti dei fondi assegnati in bilancio. Restano ferme le disposizioni speciali che attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini di spesa ad organi dello Stato dotati di autonomia contabile. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute dallo Stato a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate. Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso. Per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico dell'esercizio successivo ove cio' sia indispensabile per assicurare la continuita' dei servizi. Quando si tratti di spese per affitti o di altre continuative e ricorrenti l'impegno puo' anche estendersi a piu' esercizi, a norma della consuetudine, o se l'amministrazione ne riconosca la necessita' o la convenienza. Le spese per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni congeneri sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti. Non possono essere assunti, se non previo assenso del Ministro del tesoro, impegni per spese correnti a carico degli esercizi successivi a quello in corso finche' il bilancio di previsione dell'esercizio in corso non sia stato approvato, fatta eccezione per gli affitti e le altre spese continuative di carattere analogo. L'assenso del Ministro del tesoro puo' anche essere dato preventivamente per somme determinate e per singoli capitoli ed esercizi, mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti. Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedano opere od interventi ripartiti in piu' esercizi si applicano le disposizioni dell'articolo 11-quater, comma 2.. Le spese di annualita' e quelle a pagamento differito comportano la iscrizione di uno o piu' limiti d'impegno. Ciascun limite costituisce il livello massimo delle somme impegnabili per l'attuazione degli interventi previsti con il provvedimento autorizzativo della spesa. Gli impegni assunti a carico di ciascun limite si estendono, per importo pari all'ammontare degli impegni medesimi, a partire dall'esercizio di iscrizione in bilancio di ogni limite d'impegno e per tanti esercizi quante sono le annualita' da pagare. Per i pagamenti derivanti dagli impegni assunti a carico di ciascun limite, saranno iscritti in bilancio stanziamenti di importo pari al limite stesso e per la durata della spesa autorizzata. Decorsi i termini di impugnabilita', di cui al secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come risulta modificato dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1977, numero 407, e dall'ottavo comma dell'articolo 33 della presente legge, gli stanziamenti da iscriversi a carico del bilancio degli esercizi successivi saranno determinati in relazione alle effettive annualita' da pagare.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 31 DICEMBRE 2009 N.196

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1978-08-05;468~art20 · fonte del testo

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