Il secondo comma dell'articolo 618 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "All'udienza da' con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della meta'. La causa e' decisa con sentenza non impugnabile".

Testo vigente dal 28 febbraio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-24;52~art15 · fonte del testo

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