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[1]Coloro che esercitano le attivita' previste nella presente legge senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione o licenza, sono puniti a norma dell'ultimo comma dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931-IX, n. 773, con l'arresto da due mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a L. 5000.
[2]Indipendentemente dalle sanzioni di cui sopra, per il mancato o ritardato pagamento delle tasse sulle concessioni governative, sono puniti con la pena, pecuniaria da due a quattro volte la tassa evasa.
Testo in vigore dal 15 aprile 1940 al 16 dicembre 2009
