Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 maggio 1928 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Quando la lista dei deputati designati non risulti approvata, la Corte d'appello di Roma ordina, con suo decreto, la rinnovazione delle elezioni con liste concorrenti, e fissa la data della votazione non prima di trenta e non oltre quarantacinque giorni dalla data del decreto.

[2]Il decreto e' immediatamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed e' affisso in tutti i Comuni del Regno, a cura del Ministero dell'interno.

[3]Nella elezione rinnovata possono presentare liste di candidati tutte le associazioni e le organizzazioni, che contino cinquemila soci, i quali siano elettori regolarmente iscritti nelle liste elettorali.

[4]Le liste dei candidati non possono comprendere piu' di tre quarti dei deputati da eleggere. Ogni lista deve essere accompagnata da un contrassegno, anche figurato.

Testo in vigore dal 21 maggio 1928 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1928-05-17;1019~art8 · fonte del testo

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