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[1]Possono altresi' proporre Candidati gli enti morali legalmente riconosciuti e le associazioni, esistenti anche solo di fatto, che abbiano importanza nazionale, e perseguano scopi di cultura, di educazione, di assistenza o di propaganda. La facolta' di proporre candidati e' riconosciuta a tali enti ed associazioni con Regio decreto, su conforme parere di una Commissione di cinque senatori e cinque deputati nominati dalle rispettive assemblee. Il decreto di riconoscimento e' soggetto a revisione ogni triennio.

[2]Gli enti predetti possono proporre un numero complessivo di candidati pari alla meta' dei deputati da eleggere. Il riparto di tale numero tra i vari enti riconosciuti e il modo della loro scelta e' stabilito nel decreto di riconoscimento.

Testo in vigore dal 21 maggio 1928 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1928-05-17;1019~art4 · fonte del testo

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