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I Comuni aventi popolazione inferiore ai 30 mila abitanti possono istituire dispensari per la profilassi e per la cura gratuita delle malattie veneree con il concorso statale. La misura del concorso viene stabilita con speciali accordi fra l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica ed il Comune interessato. Nei detti Comuni la istituzione dei dispensari e' resa obbligatoria quando, per speciali circostanze locali o per notevole diffusione delle malattie suddette, se ne ravvisi la necessita'. La dichiarazione dell'obbligatorieta' e' fatta dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, che puo' delegarla al prefetto. Questi provvede con proprio decreto, sentito il medico provinciale. La misura del concorso statale viene stabilita nei modi e nelle forme indicate nell'articolo precedente. Quando le condizioni locali lo consentano, due o piu' Comuni possono riunirsi in consorzio per l'esercizio di un unico dispensario.

Testo in vigore dal 8 agosto 1956 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-07-25;837~art9 · fonte del testo

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