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[1]Alle spese d'impianto e di sistemazione dei campi di tiro si provvede, quando per le medesime non si possa far fronte con i contributi spontanei dei cittadini, mediante il concorso del Governo, delle Provincie e dei Comuni, nelle proporzioni di tre quinti per lo Stato e di un quinto per ciascuna delle altre due Amministrazioni.

[2]Con i concorsi dei detti enti si provvede anche per l'acquisto dei bersagli e dei relativi impianti elettrici; per le dotazioni di armamento, per. l'ammobiliamento e per l'arredamento delle sedi dei campi; per l'acquisto delle bandiere e degli emblemi delle sezioni e per tutte le altre spese che hanno carattere di impianto.

[3]Con gli stessi concorsi viene provveduto per gli affitti del terreno su cui sono impiantati i campi di tiro quando i medesimi non siano stati acquistati, nonche' per la corresponsione di compensi per servitu' di tiro.

Testo in vigore dal 15 maggio 1930 al 11 luglio 1934

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1930-04-17;479~art12 · fonte del testo

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