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Le contravvenzioni previste dagli articoli 17 e 22 della presente legge possono essere definite amministrativamente dal prefetto della provincia al quale sono rimessi i verbali relativi. Il prefetto, sentito il parere del Consiglio direttivo di cui all'art. 4 della presente legge, determina con decisione definitiva l'ammontare della somma dovuta dal contravventore entro i limiti minimo e massimo stabiliti dagli articoli 17 e 22 predetti, con facolta' di ridurne l'importo sino alla meta'. Per i recidivi nelle contravvenzioni all'art. 17 l'ammontare della somma non puo' essere inferiore al doppio della pena pecuniaria inflitta per la precedente contravvenzione, ed in tal caso non si tiene conto del limite massimo stabilito all'articolo medesimo. Il versamento della somma deve essere effettuato dal contravventore entro quindici giorni dalla comunicazione della decisione del prefetto, ed in mancanza il verbale di contravvenzione e' trasmesso all'autorita' giudiziaria.

Testo in vigore dal 28 giugno 1950 al 17 aprile 1963

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-06-03;375~art23 · fonte del testo

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