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[1]La presente legge entrera' in vigore nel trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
[2]E' data facolta' al Ministro per l'interno di prorogare, con suo decreto, l'attuazione delle norme di cui all'art. 4 della presente legge, relative alla costituzione della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 27 dicembre 1928 - Anno VII
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Mussolini - Mosconi.
[7]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 15 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009
