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[1]I membri della Giunta provinciale amministrativa, designati dal segretario del Partito Nazionale Fascista, che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive, decadono dalla carica.
[2]La decadenza e' pronunciata dalla Giunta stessa, su proposta del presidente, udito l'interessato.
Testo in vigore dal 15 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009
