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[1]La Giunta provinciale amministrativa, in sede amministrativa, si compone del prefetto o di chi ne fa le veci, che la presiede, del vice prefetto ispettore, di un consigliere di prefettura, designato, al principio di ogni anno, dal prefetto, dell'intendente di finanza, del ragioniere capo della prefettura, del direttore di ragioneria o ragioniere capo dell'Intendenza di finanza e di un membro effettivo e uno supplente, designati dal segretario del Partito Nazionale Fascista, i quali sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, e durano in ufficio quattro anni.
[2]Nelle Provincie, dove non esiste il vice prefetto ispettore, fa parte della Giunta un secondo consigliere di prefettura, designato, al principio di ogni anno, dal prefetto.
[3]Il prefetto e l'intendente di finanza designano pure, rispettivamente, un consigliere di prefettura e un funzionario di ragioneria della prefettura nonche' un funzionario dell'Intendenza, di grado non inferiore all'ottavo, e un funzionario di ragioneria dell'Intendenza, supplenti.
[4]I supplenti non intervengono alle sedute della Giunta se non quando mancano i membri effettivi.
[5]Per la validita' delle deliberazioni della Giunta, in sede amministrativa, e' sufficiente l'intervento di cinque membri.
[6]La spesa per le medaglie di presenza dei membri designati dal segretario del Partito Nazionale Fascista e' a carico della Provincia. La misura delle medaglie e' determinata per decreto Reale.
Testo in vigore dal 15 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009
