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[1]Alle pensioni liquidate e da liquidarsi dalla Cassa di previdenza ai sanitari iscritti alla Cassa, cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1923, aumentate secondo l'art. 15 del R. decreto 19 aprile 1923, n. 1000, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, verra' apportato un ulteriore aumento con decorrenza dal 1° gennaio 1926 con le percentuali seguenti:
- a)pensione degli iscritti: il 60 per cento sulle prime 1000 lire; il 50 per cento sulle somme eccedenti le prime 1000 lire e non superiori alle L. 2000; il 40 per cento sulle somme eccedenti le prime 2000 lire e non superiori alle L. 3000.
[2]L'aumento apportato con l'applicazione delle aliquote predette non potra' essere in alcun caso inferiore alle L. 1000;
- b)pensioni delle vedove o degli orfani: il 60 per cento sulle prime 500 lire; il 50 per cento sulle somme eccedenti le prime 500 lire e non superiori alle L. 1000; il 40 per cento sulle somme eccedenti le prime 1000 lire e non superiori alle L. 1500.
[3]L'aumento apportato con l'applicazione delle aliquote predette non potra' essere in alcun caso inferiore alle L. 500.
[4]Fermi restando i minimi sopra stabiliti, sono esclusi dagli aumenti sopra indicati le quote di pensione derivanti dai versamenti volontari e dai contributi relativi alle soppresse categorie di cui all'art. 4 della legge 14 luglio 1898, n. 335, nonche' le quote di pensione poste a carico degli enti per effetto delle disposizioni del terzo comma dell'art. 20 e di quelle dell'art. 39 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte II.
Testo in vigore dal 12 maggio 1927 al 16 dicembre 2009
