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[1]Il primo comuni dell'art. 14 del R. decreto 19 aprile 1923, n. 1000, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e' abrogato.
[2]A partire dal 1° gennaio 1926 la indennita' e la pensione ai sanitari iscritti alla Cassa alla data sopradetta, e alle loro vedove ed orfani, verranno liquidate in base alla tabella A unita alla presente legge ed alla tabella B annessa al decreto sopracitato.
Testo in vigore dal 12 maggio 1927 al 16 dicembre 2009
