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[1]Al R. decreto 19 aprile 1923, n. 1000, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, viene aggiunto il seguente art. 11-bis:
[2]« Il periodo di servizio da riscattare ai sensi dei precedenti articoli 3, 5, 6, e 11, viene computato ad anni interi, trascurando la frazione che non eccede i sei mesi. Le frazioni superiori ai sei mesi possono, a richiesta dell'interessato, essere computate per un anno ».
[3]L'ultimo comma dell'art. 8 e il terzo comma dell'art. 12 decreto citato, sono abrogati.
[4]Alle norme per la determinazione del premio di riscatto di cui al citato art. 8 del R. decreto 10 aprile 1923, n. 1000, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, sono sostituite quelle annesse alla presente legge.
Testo in vigore dal 12 maggio 1927 al 16 dicembre 2009
