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All'art. 1-sub 26 del R. decreto 19 aprile, 1923, n. 1000, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)Nel secondo comma alla parola «duemila» e' sostituita la parola «cinquemila»;
- b)L'ultimo comma e' abrogato.
Testo in vigore dal 12 maggio 1927 al 16 dicembre 2009
