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[1]Le disposizioni dei precedenti articoli 3, 5, lettera a), e 8 si applicano dal 1° gennaio 1926 anche a favore dei sanitari e delle famiglie dei sanitari iscritti alla Cassa di previdenza cessati dal servizio tra il 1° gennaio 1923 e il 31 dicembre 1925.
[2]Le pensioni liquidate e da liquidarsi con decorrenza compresa nel periodo indicato al comma precedente, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1-sub 17 lettera d) e sub 26 del R. decreto 19 aprile 1923, n. 1000, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, di importo eventualmente inferiore a L. 5000, saranno elevate a tale somma, ma a carico dell'ente sara' posta solamente l'eventuale differenza tra la somma di L. 2000 e la pensione teorica o reale risultante dall'applicazione della tabella A allegata alla presente legge, qualora la pensione medesima risultasse inferiore a L. 2000.
Testo in vigore dal 12 maggio 1927 al 16 dicembre 2009
