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[1]Per ogni posto di medico, di ufficiale sanitario e di veterinario soggetto al contributo di cui all'art. 1-sub 6 del decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e' stabilito un contributo annuo straordinario di L. 600, da versarsi con le norme dello stesso art. 1-sub 8 del citato Regio decreto.

[2]Per i posti coperti da sanitari iscritti alla Cassa di previdenza, il contributo straordinario di cui al comma precedente e' ripartito per L. 400 a carico dell'ente, e per L. 200 a carico dell'iscritto; per i posti vacanti e per quelli coperti da sanitari non iscritti alla Cassa, l'intero contributo straordinario e' posto a carico dell'ente.

[3]Il contributo straordinario di cui al presente articolo sara' ridotto secondo le risultanze del bilancio tecnico della Cassa di previdenza, con decreto Reale.

Testo in vigore dal 12 maggio 1927 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-04-14;604~art1 · fonte del testo

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