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Ai fini del trattamento di quiescenza, e' sopravalutato di quattro o sei dodicesimi il servizio prestato nelle residenze all'estero che saranno determinate con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro, con riguardo alla distanza dal territorio nazionale, ai disagi ed alle condizioni di clima e di vita che le residenze stesse presentano. Tale aumento si calcola solo dopo un anno di permanenza ininterrotta nelle sedi di cui al precedente comma. Non si considera interruzione il tempo del viaggio necessario per recarsi direttamente dall'una all'altra di dette residenze.

Testo in vigore dal 13 marzo 1952 al 1 luglio 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-02-13;106~art18 · fonte del testo

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