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[1]Le ausiliarie (quadro IV della tabella B), progrediscono nel ruolo dallo stipendio di L. 1200 fino a quello di L. 1950 per aumenti quadriennali di L. 250 ciascuno; dallo stipendio di L. 1950 a quello di L. 2450 gli aumenti sono quinquennali di L. 250 ciascuno.
[2]Se l'ultimo aumento per raggiungere le L. 1950 risulta inferiore a L. 250, l'ultimo quadriennio e' ridotto in ragione della differenza di aumento.
[3]Non si tiene conto della maggiore anzianita' ottenuta per effetto di tale riduzione quando essa riesca pregiudizievole ad altre anzianita' gia' acquisite.
Testo in vigore dal 24 luglio 1907 al 16 luglio 1911
