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[1]Fino a quando non sara' pubblicato il regolamento per l'esecuzione della presente legge, resteranno in vigore, in quanto non siano contrarie alle disposizioni della legge stessa, le norme del regolamento approvato con R. decreto del 14 ottobre 1906, n. 546.
[2]I posti di nuova creazione contemplati dalla presente legge sono conferiti a scelta del ministro.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Racconigi, addi' 19 luglio 1907.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]GIOLITTI. SCHANZER. CARCANO.
[7]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Testo in vigore dal 24 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
