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[1]Nel primo concorso da bandirsi dopo il 1° luglio 1907 pel posto di ufficiale d'ordine non si terra' conto dei limiti di eta' stabiliti dall'art. 149 del regolamento approvato con R. decreto del 14 ottobre 1906, n. 546, in riguardo degli agenti subalterni di ruolo e fuori ruolo, dei ricevitori e dei supplenti.
[2]Cosi', non si terra' conto del limite d'eta', stabilito dall'art. 282 del citato regolamento in ordine alle nomine di allievi guardafili da farsi nel luglio 1907.
[3]Gli agenti subalterni di ruolo e fuori ruolo ed i fattorini telegrafici che hanno disimpegnato o che attualmente disimpegnano funzioni d'impiegato saranno nominati ufficiali d'ordine a L. 1200 dal 1° luglio 1907, osservando le norme da stabilirsi nel regolamento. In conseguenza di cio' sara' aumentato il numero dei posti a L. 1200 del quadro V della tabella B di quanti sara' diminuito il numero dei posti di L. 1000 del quadro I della tabella C ed il numero dei posti degli agenti subalterni fuori ruolo e dei fattorini telegrafici.
Testo in vigore dal 24 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
