Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 gennaio 1921 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I fattorini telegrafici ammessi anteriormente al regolamento organico approvato con R. decreto del 14 ottobre 1900, n. 374, e che rinunziarono al passaggio in ruolo ai sensi dell'art. 9 della legge 11 luglio 1904, n. 344, saranno, a loro domanda, da presentarsi entro un mese dalla pubblicazione della presente legge, nominati vice commessi e vice portalettere a L. 900, conservando, quale assegno ad personam, la differenza fra tale stipendio di L. 900 e la retribuzione complessiva da ciascuno di essi attualmente percepita, ma con rinunzia a qualsiasi maggiore emolumento per recapito di telegrammi o per quadrienni anteriori al 1° luglio 1907.

[2]Il maggiore assegno sara' gradatamente diminuito a misura degli aumenti di stipendio.

[3]Agli attuali agenti subalterni di ruolo provenienti dai fattorini telegrafici anziani i quali accettarono di entrare in pianta a L. 900, giusta il disposto dell'art. 9 della legge 11 luglio 1904, n. 344, terzo capoverso, sara' corrisposto dal 1° luglio 1907 un complemento di assegno ad personam di L. 260 annue ciascuno, che si andra' eliminando coi successivi aumenti di stipendio.64

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

64

Il Regio D.L. 2 ottobre 1919, n. 1858, come modificato dal Regio Decreto 7 novembre 1920, n. 1785, ha disposto (con l'art. 68-ter, comma 1) che "Il complemento di assegno di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 36 della legge 19 luglio 1907, n. 515, s'intende conferito agli aventi diritto dal 1° luglio 1904, anziche' dal 1° luglio 1907".

Testo in vigore dal 6 gennaio 1921 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 gennaio 1921

Confronto con la versione in vigore dal 24 luglio 1907 al 6 gennaio 1921.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 2 ottobre 1919, n. 1858, come modificato dal Regio Decreto 7 novembre 1920, n. 1785, ha disposto (con l'art. 68-ter, comma 1) che "Il complemento di assegno di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 36 della legge 19 luglio 1907, n. 515, s'intende conferito agli aventi diritto dal 1° luglio 1904, anziche' dal 1° luglio 1907".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1907-07-19;515~art36 · fonte del testo

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