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[1]Gli attuali agenti subalterni fuori ruolo (vuotacassette, portapieghi e portalettere suburbani) nominati a tutto il 30 giugno 1905, saranno assunti in ruolo dal 1° luglio 1907, salva l'osservanza delle condizioni stabilite dall'art. 18; quelli con L. 1000 di retribuzione saranno nominati commessi e portalettere a L. 1000; tutti gli altri saranno nominati vice commessi e vice portalettere a L. 900 col maggiore assegno ad personam di L. 50 annue per ciascuno degli agenti medesimi che abbiano gia' una retribuzione di L. 900. Il rispettivo quadriennio e biennio decorrera' dal 1° luglio 1907.
[2]Gli agenti subalterni fuori ruolo con la retribuzione di L. 900, nominati nel periodo dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1907, continueranno a percepire tale retribuzione fino a che passeranno, a suo tempo, vice commessi o vice portalettere a L. 900, col maggiore assegno di L. 50 di cui sopra.
[3]I maggiori assegni verranno assorbiti con la successiva promozione a L. 1000.
Testo in vigore dal 24 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
