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[1]Col 1° luglio 1907 passano a L. 1200 quelli agenti di manutenzione che hanno compiuto un quadriennio allo stipendio di L. 1000, gli altri, salva l'eccezione di cui al primo capoverso dell'art. 21, otterranno la promozione a L. 1200 alla maturazione del quadriennio calcolato dalla data della loro nomina a L. 1000.
[2]Gli agenti che al 1° luglio 1907, si trovano a L. 1100, 1300, 1500 sono collocati subito rispettivamente a L. 1200, 1400 e 1600 per conseguire un'ulteriore promozione immediata a L. 1400, 1600 e 1800, se abbiano compiuto il quadriennio od il quinquennio allo stipendio di L. 1100, 1300 e 1500; in caso contrario, salva l'eccezione di cui all'art. 21, otterranno la seconda promozione a mano a mano che matureranno il rispettivo periodo calcolato dalla data della promozione a L. 1100, 1300 e 1500.
Testo in vigore dal 24 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
