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[1]I capi d'ufficio, gia' vice segretari nell'Amministrazione centrale, che nel maggio del 1898, sebbene dichiarati idonei dal Consiglio d'amministrazione al grado di segretario, secondo le norme del R. decreto 18 febbraio 1897, n. 72, non furono promossi in applicazione dell'art. 9 del R. decreto organico 26 gennaio 1899, n. 43, qualora essi ne facciano domanda entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della presente legge, o nominati segretari con lo stipendio di L. 3500 e prenderanno posto in ruolo di seguito a coloro che saranno promossi segretari a L. 3500 al 1° luglio 1907.
[2]Quelli dei funzionari di cui si tratta che al momento della nomina godranno uno stipendio superiore a L. 3500 conserveranno la differenza quale maggiore assegno ad personam da eliminarsi coi successivi aumenti.
[3]Dalla data di nomina a segretari a L. 3500 comincera' a decorrere per tutti il periodo di tempo utile per il successivo aumento di stipendio.
[4]I posti del quadro III della tabella B annessa alla presente legge, saranno diminuiti di quanti saranno aumentati quelli del quadro II della tabella A in conseguenza del passaggio di cui al presente articolo.
[5]Inoltre quei capi d'ufficio gia' vice segretari della fattispecie, che ((rientrarono)) in prima categoria a seguito d'ulteriore esame, riprenderanno il posto di ruolo che avevano prima dell'applicazione dell'art. 9 del R. decreto 26 gennaio 1899 con l'anzianita' relativa senza diritto agli arretrati di stipendio.
Testo in vigore dal 23 settembre 1907 al 16 dicembre 2009
