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[1]Al 1° luglio 1907 gli attuali ufficiali postali telegrafici (ex aiutanti di 1ª, 2ª e 3ª categoria), senza pregiudizio della migliore posizione che avessero gia' conseguito, saranno collocati allo stipendio che risultera' applicando alla rispettiva loro anzianita' assoluta di servizio la progressione degli avanzamenti di stipendio a periodi fissi indicata nel quadro I della tabella B, annessa alla presente legge.
[2]Dall'anzianita' di cui sopra sara' dedotto agli effetti del calcolo dello stipendio:
- a)il periodo di servizio dalla nomina ad aiutante in tirocinio a quella di aiutante effettivo;
- b)ogni periodo di aspettativa valutato giusta la legge sulle pensioni.
[3]Per l'aumento successivo sara' ritenuta utile pel quadriennio o pel quinquennio da maturarsi la frazione di quadriennio non valutata per l'assegnazione dello stipendio giusta il primo comma.
[4]Raggiunto lo stipendio di L. 3000 cessa ogni applicazione del presente articolo.
Testo in vigore dal 24 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
